Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato

6 giugno 2023

Accesso civico generalizzato
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.
Questa tipologia di accesso civico è stata prevista per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta deve essere trasmessa ad Anpal, compilando il modulo di accesso civico generalizzato, e trasmessa a TrasparenzaAnpal@anpal.gov.it (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.) o tramite pec all'indirizzo  
trasparenza.anpal@pec.anpal.gov.it

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, compilando il modulo richiesta di accesso civico generalizzato - opposizione del controinteressato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., la richiesta deve essere inviata a: TrasparenzaAnpal@anpal.gov.it o tramite pec all'indirizzo  
trasparenza.anpal@pec.anpal.gov.it

In caso di accoglimento, Anpal allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
La persona che ha inviato la richiesta, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
La richiesta di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato - riesame (o il modulo Richiesta di accesso civico generalizzato - riesame del controinteressato, se controinteressato), inviandola a: TrasparenzaAnpal@anpal.gov.it o tramite pec all'indirizzo trasparenza.anpal@pec.anpal.gov.it

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.