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null Incentivo Giovani Under 36

Incentivo Giovani Under 36

Cos’è? 
L’incentivo Giovani under 36 promuove l’occupazione giovanile stabile. 
Consiste in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni, sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato che per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. 
Le assunzioni riguardano giovani che non hanno compiuto 36 anni al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e che nella loro vita non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.       

A chi è rivolto?
Datori di lavoro privati.
Sono escluse le imprese del settore finanziario e i datori di lavoro domestico.

Rapporti di lavoro incentivati
Nuovi contratti a tempo indeterminato; 
Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Sono esclusi:
contratti di apprendistato
contratti di lavoro domestico
contratti di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015)
prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del decreto legge 50/2017)
contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e assunzioni ex art. 1, commi 106 e 108 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205

Come funziona?
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6 mila euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

Come si richiede
I datori di lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite da Inps 
- Circolare Inps n. 56 del 12 aprile 2021
- Messaggio Inps del 7 ottobre 2021, n. 3389
- Messaggio Inps del 26 gennaio 2022, n. 403.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022), le istruzioni saranno fornite dopo l’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).

Norme di riferimento
Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi da 100 a 105 e 107)
Legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Circolare Inps n.56 del 12 aprile 2021
Messaggio Inps del 7 ottobre 2021, n. 3389
Messaggio Inps del 26 gennaio 2022, n. 403.

L'esonero è cofinanziato dal Pon Spao con risorse Fse React-Eu.

Decreti di impegno
Decreto di impegno del Commissario straordinario n. 91 dell'8 aprile 2022 (I tranche)
Decreto di impegno del Commissario straordinario n. 203 del 1 agosto 2023 (II tranche)

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