FEG Intro

Feg

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea per supportare lavoratori in esubero o autonomi che abbiano cessato l'attività in caso di significativi eventi di ristrutturazione.

Il ruolo di Anpal

Anpal è responsabile della gestione e certificazione dei contributi Feg. Svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e cooperazione con le amministrazioni regionali e provinciali.

Aggregatore Risorse

immagine Consultazione pubblica sul Feg - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Europa — 09.07.20

Consultazione pubblica sul Feg - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Fino al 16 settembre soggetti pubblici e privati possono esprimere la propria opinione sul Feg

immagine Feg, questionario online per chi ha beneficiato degli interventi

Europa — 06.05.20

Feg, questionario online per chi ha beneficiato degli interventi

L'Unione europea intende valutare l'effettiva utilità di questo tipo di sostegno a chi ha perso il posto di lavoro. 

immagine Feg cos’è e come funziona, pubblicata guida informativa

Europa — 29.03.19

Feg cos’è e come funziona, pubblicata guida informativa

Come funziona il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, chi sono i beneficiari e chi può accedervi? Le risposte nella nuova guida informativa pubblicata nella sezione Europa di ANPAL

Contenuto Feg - Obiettivi risorse a chi è rivolto

Obiettivi e risorse


Promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

Tali eventi possono essere ad esempio provocati da:
- globalizzazione
- trasformazioni dei flussi commerciali mondiali
- controversie commerciali
- crisi economiche o finanziarie
- passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO2
- digitalizzazione o automazione.

A chi è rivolto


Lavoratori dipendenti
indipendentemente dal tipo e durata del loro rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinale), il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi.

Lavoratori autonomi
che impiegano meno di 10 lavoratori - la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi.

Contenuto Quando può essere utilizzato

Quando può essere utilizzato

Il contributo finanziario del Feg è concesso quando si verifica una delle seguenti condizioni:

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la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 4 mesi in un’impresa o nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle)

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la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 6 mesi in imprese (soprattutto Pmi) operanti nello stesso settore economico e localizzate in una, due o più Regioni contigue, a condizione che il numero di lavori interessati sia 200 in almeno due regioni

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la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell’arco di 4 mesi in imprese (soprattutto Pmi) appartenenti a uno stesso settore economico o a settori diversi e localizzate nella stessa Regione.

icona Casi particolari

Casi particolari

Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali il contributo Feg può essere concesso anche se le condizioni sopra descritte non sono pienamente soddisfatte, purché si rilevi che gli esuberi hanno un’incidenza molto grave sull’occupazione e sull’economia locale

Contenuto Cosa finanzia

Cosa finanzia

Il Feg cofinanzia l’85% dei costi complessivi dell’intervento oggetto di contributo.
Le Regioni/Province autonome coprono la restante quota di cofinanziamento nazionale, con risorse proprie o private

icona Un pacchetto coordinato di misure di politica attiva per il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei lavoratori interessati

Un pacchetto coordinato di misure di politica attiva per il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei lavoratori interessati

  • Formazione e riqualificazione su misura
  • Certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite
  • Assistenza alla ricerca di un impiego
  • Orientamento professionale; Servizi di consulenza; Tutoraggio; Assistenza alla ricollocazione professionale
  • Promozione dell’imprenditorialità, supporto alla creazione d’impresa e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti (fino a un max di 22.000 euro per beneficiario)
  • Attività di cooperazione

Le misure devono tener conto della diffusione delle competenze digitali richieste dal mercato del lavoro.

icona Misure speciali di durata limitata

Misure speciali di durata limitata

  • Indennità per la ricerca di un lavoro
  • Incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro
  • Indennità per la mobilità territoriale
  • Indennità di soggiorno o di formazione
  • Indennità di assistenza
  • Prestazioni per figli a carico

Il costo di tali misure non può superare il 35% del costo totale dell’intervento finanziato dal Feg.

icona Il Feg NON finanzia

Il Feg NON finanzia

  • misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione dei beneficiari a misure di politica attiva;
  • misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi di lavoro.

Contenuto Come può essere attivato

Come può essere attivato

icona 1. Presentazione della domanda di contributo del Feg

1. Presentazione della domanda di contributo del Feg

La Regione/Provincia autonoma in cui si verificano gli esuberi comunica ad Anpal la volontà di presentare una richiesta di contributo finanziario del Feg. In stretto raccordo con i referenti dell’Agenzia, consultati i lavoratori e le parti sociali, la Regione elabora la domanda di contributo finanziario. La domanda è inoltrata da Anpal alla Commissione europea entro 12 settimane dal verificarsi degli esuberi.

icona 2. Concessione del contributo

2. Concessione del contributo

Salvo eventuali proroghe, la Commissione europea conclude la valutazione della conformità della domanda entro 50 giorni lavorativi dalla sua ricezione. In caso di esito positivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di concessione del contributo. Entro 6 settimane, è adottata la decisione congiunta di mobilitazione del Fondo.

icona 3. Realizzazione degli interventi

3. Realizzazione degli interventi

La Regione/Provincia è responsabile della gestione, attuazione e controllo degli interventi oggetto di finanziamento, in forza di un accordo stipulato con Anpal. L’Agenzia eroga alla Regione/Provincia autonoma un anticipo parziale dell’importo cofinanziato dal Feg a titolo di acconto. Le misure approvate devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di avvio indicata nella domanda.

icona 4. Chiusura degli interventi e rendicontazione finale

4. Chiusura degli interventi e rendicontazione finale

Entro 7 mesi dalla conclusione degli interventi, la Regione/Provincia autonoma trasmette ad Anpal la documentazione relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute ai fini dell’erogazione del saldo.

Norme di riferimento - TITOLO

Documentazione di riferimento

accordion NORMATIVA

Programmazione 2021-2027 Programmazione 2014-2020
Regolamento (UE) n. 1309/2013

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il Regolamento (Ce) n. 1927/2006, (testo consolidato con le modifiche introdotte dal Regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 e dalla Rettifica pubblicata Gu L 330 del 3.12.2016, pag. 6).

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Relazione della Commissione europea sulla valutazione ex post Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio- allegato Regolamento (CE) n. 1893/2006

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 2 e modifica il Regolamento (Cee) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (Ce) relativi a settori statistici specifici.

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Regolamento (Ue) n. 31/2011

Regolamento (Ue) n. 31/2011 della Commissione del 17 gennaio 2011 che modifica il Regolamento (Ce) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (Nuts).

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Video intervento Feg Whirlpool Guida informativa Feg Brochure Feg Modulo per la domanda di accesso al contributo Feg Piano finanziario da allegare alla domanda di contributo Feg Descrizione categorie lavoratori da allegare alla domanda di contributo di Feg Elenco delle domande Feg presentate dall'Italia Novità del Reg. 1309/2013 e ciclo di vita di un progetto Feg – presentazione al Comitato politiche attive (slides 27 ottobre 2016) Feg in Italia e la prospettiva per la programmazione 2014/2020
Programmazione 2007-2013
Regolamento (CE) n. 1927/2006

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

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Regolamento (CE) n. 546/2009

Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che modifica il Regolamento (Ce) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

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Versione consolidata del Regolamento (Ce) n. 1927/2006

Versione consolidata del Regolamento (Ce) n. 1927/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n. 546/2009.

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Per ulteriori informazioni sul funzionamento del Feg e sulle modalità di accesso ai contributi contattare Divisione4@anpal.gov.it