Accesso unico

Accesso unico

​L'articolo 5 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

  • Diritto di accesso civico semplice concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria
  • Diritto di accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare


Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 

REGISTRO ACCESSI