Accesso civico semplice

Accesso civico semplice


11 aprile 2017​

Con l'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, il cittadino ha il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto.

Procedimento

La richiesta di accesso civico non necessita di motivazione ed è gratuita. Deve essere inoltrata mediante l'invio di una comunicazione email all'indirizzo: AccessocivicoAnpal@anpal.gov.it e previa compilazione dell'apposito modulo informatico di richiesta di accesso civico. Nella compilazione del form online, sarà cura dell'interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.
Il Dirigente del Servizio Responsabile per materia - o in mancanza del Dirigente, il Direttore Generale -  entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del dato omesso e contestualmente lo trasmette al richiedente ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
 
Ritardo o mancata risposta

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede nei termini sopra specificati.