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Incentivo Donne

Che cos’è?
È un incentivo occupazionale che sostiene l’occupazione stabile e di qualità per le lavoratrici svantaggiate. 

Per lavoratrici svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

A chi è rivolto?
Datori di lavoro privati.

Sono escluse le imprese del settore finanziario e i datori di lavoro domestico.

Rapporti di lavoro incentivati

  • assunzioni a tempo determinato; 
  • assunzioni a tempo indeterminato; 
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Sono esclusi: 

  • contratti di apprendistato,
  • contratti di lavoro domestico,
  • contratti di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015)
  • prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del decreto legge 50/2017)
  • contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale

Come funziona
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6 mila euro l’anno e per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazioni di contratti a termine precedentemente agevolati).
L’incentivo spetta anche per proroga del rapporto (effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato), fino al limite complessivo di 12 mesi.

Come si richiede
I datori di lavoro interessati possono richiedere l’esonero contributivo a partire dall’11 novembre 2021, tramite il portale web dell’Inps (cfr. Messaggio Inps del 5 novembre 2021 n. 3809).

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022), le istruzioni saranno fornite dopo l’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).

Norme di riferimento:
Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza
Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4, commi da 9 a 11)
Legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021
Messaggio Inps n. 1421 del 6 aprile 2021 
Messaggio Inps n. 403 del 26 gennaio 2022

L'esonero è cofinanziato dal Pon Spao con risorse Fse React-Eu.

Decreti di impegno
Decreto di impegno del Commissario straordinario n. 91 dell'8 aprile 2022 (I tranche)
Decreto di impegno del Commissario straordinario n. 203 del 1 agosto 2023 (II tranche)

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